Sottoscrizione di un documento tramite tramite firma digitale e tramite SPID

A norma dell’art. 20 del DLgs 82/2005, n. 82, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 c.c. quando:

  1. vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata;
  2. è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita’ all’autore.

Ipotesi sub 1 – Documento sottoscritto con firma digitale

Come chiarito in questo articolo, sembra che la Legge disponga una sorta di inversione dell’onere della prova, in quanto il comma 1 ter dell’art. 20, DLgs 82/2005, n. 82, prevede quanto segue:

«L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria».

Ipotesi sub 2 – Documento firmato con SPID

SPID è il  Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini e le imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti.

SPID può essere richiesto

  • gratuitamente dai cittadini,
  • in remoto tramite riconoscimento via web cam.

L’AgID, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato una guida per ottenere SPID:

La novità è che ora SPID, oltre a consentire l’accesso sicuro, permette anche di sottoscrivere i documenti con gli effetti previsti dall’art. 20 del DLgs 82/2005, n. 82

Infatti, l’AgID, con determinazione n. 157 in data 23/3/2020, ha finalmente provveduto alla «Emanazione delle Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD».

Detta Autorità, con una nota pubblicata sul sito ufficiale, ha dichiarato quanto segue:

«Grazie alle Linee Guida, la firma con Spid avrà lo stesso valore giuridico di quella autografa, consentendo ai cittadini di sottoscrivere atti e contratti. Uno strumento che si va ad aggiungere alla firma elettronica qualificata favorendo il processo di dematerializzazione dei documenti»

«sarà possibile firmare atti e contratti attraverso SPID con lo stesso valore giuridico della firma autografa, soddisfacendo, così, il requisito della forma scritta e producendo gli effetti dell’art. 2702 del codice civile»

«I cittadini avranno così a disposizione anche un altro strumento digitale per sottoscrivere documenti con validità giuridica, oltre alla già esistente firma elettronica qualificata».

Anzi, per quanto è dato comprendere, i cittadini con SPID avrenno a disposizione uno strumento giuridico più “forte” della «già esistente firma elettronica qualificata», in quanto con SPID non c’è una norma di legge che consenta la prova contraria, come stabilito per l firma digitale a norma del comma 1 ter dell’art. 20, DLgs 82/2005, n. 82.